Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15987 - pubb. 21/10/2016

Infruttuosità dell’esecuzione forzata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. e questione di costituzionalità

Tribunale Rovigo, 18 Agosto 2016. Est. Martinelli.


Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Questione di costituzionalità – Art. 24 Cost. – Infondatezza

Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Ratio – Definizione di procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie – Bilanciamento dei contrapposti interessi – Valutazione del caso concreto – Fattispecie

Espropriazione forzata – Estinzione per infruttuosità – Valutazione del caso concreto – Indicazione di un valore di riferimento predeterminato in astratto – Esclusione



È infondata la questione di costituzionalità dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. per violazione dell’articolo 24 della Costituzione fondata sull’assunto che ai creditori verrebbe impedito di proseguire l’azione esecutiva a seguito di una valutazione discrezionale del giudice dell’esecuzione. In proposito, va, infatti, tenuta presente (art. 111 Cost.) la necessità di una riduzione dei tempi del processo a fronte di una ormai inesistente possibilità di liquidazione del bene ad un valore inidoneo a soddisfare le ragioni creditorie; oltre a ciò, va sottolineato che non viene affatto impedito al creditore di procedere nuovamente alla esecuzione forzata, posto che si procede semplicemente alla dichiarazione di estinzione di una procedura divenuta antieconomica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 164-bis disp. att. c.p.c. risponde all'esigenza di definire in tempi congrui procedure esecutive inidonee a garantire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Il giudice, nella ricerca del bilanciamento di tali interessi, dovendo contemperare l’interesse del creditore procedente con quello pubblicistico della ragionevole durata del procedimento, deve esprimere una valutazione in ordine al caso concreto ed è per tale ragione che è stata prevista una udienza ad hoc alla quale il debitore può esporre le proprie ragioni.

(Nel caso di specie, il professionista delegato ha riferito della insussistenza di qualsivoglia interesse da parte di terzi all’acquisto del bene e della inverosimiglianza di una possibile vendita ai successivi incanti. L’instaurazione del contraddittorio, l’esperimento di numerosi vani tentativi di vendita, l’irrisorio valore raggiunto all’ultimo di essi e l’assenza di interesse per l’acquisto del bene sono gli indici sulla base dei quali il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che un procedimento già durato oltre cinque anni dovesse essere dichiarato estinto e non ulteriormente protratto in spregio al principio costituzionale e comunitario di ragionevole durata del processo.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’indicazione di un valore di riferimento, che il giudice dell’esecuzione abbia ritenuto di assumere quale limite per ritenere l’infruttuosità della procedura esecutiva non costituisce elemento predeterminato in astratto, bensì una soglia di valore, dal verificarsi caso per caso, al di sotto della quale è opportuno instaurare il contraddittorio tra le parti per verificare la permanenza o meno dei presupposti per la prosecuzione dell’attività liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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